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AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

L’obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) non è previsto secondo una periodicità prestabilita, ma le condizioni che portano ad un aggiornamento del documento sono previste dall'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e sono le seguenti:

-         modifiche dell'organizzazione aziendale o del processo produttivo significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

-         infortuni significativi;

-         qualora la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità;

-         evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni dall’inizio della propria attività, salvo immediata effettuazione della valutazione dei rischi.

Un eventuale cambio di sede o l’apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una modifica (art. 29, c. 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

 

Cosa dice la giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 29497/2018)

“Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253)”.

 

 

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02/12/2023